Verifiche messa a terra

Verifiche Periodiche su Impianti di Messa a Terra e su Dispositivi di Protezione Contro le Scariche Atmosferiche

Sil Progetti attraverso la propria rete di tecnici abilitati regolarmente appartenenti ad Organismo Notificato ed autorizzati dal ministero delle attività produttive vi affianca nella verifica periodica biennale/quinquennale dell’impianto di messa a terra, (DPR 462/01) al fine di garantire la sicurezza degli occupanti, visitatori, e manutentori.

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Durante l’ ispezione, viene verificata:

  • Verifica documentale presso i vostri uffici ( Dichiarazioni conformità, rispondenza e/o progetti)
  • Verifica visiva
  • il corretto funzionamento dell’ impianto di terra, (verifica di continuità)
  • Le parti ad esso collegate,
  • rilascio di verbale di avvenuta verifica periodica,

Sil Progetti, nel caso in cui sorgessero criticità o non conformità fornisce assistenza e soluzioni nella risoluzione delle problematiche riscontrate.

È obbligatoria la verifica dell’impianto di messa a terra?
Il DPR 462 del 2001 prescrive l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro, ossia dove è presente almeno un lavoratore.

Aziende e datori di lavoro
Ai sensi del D.P.R. 462/01, per gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare un organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, Asl/Arpa, a svolgere le verifiche periodiche

Condomini e Edifici Residenziali
Per quanto riguarda l’obbligatorietà delle verifiche in ambito residenziale (o in altri contesti non aziendali come ad esempio scuole, parrocchie, ecc.), è il Testo Unico Sulla Sicurezza a fornire importanti definizioni per stabilire le responsabilità sulla sicurezza. Nel D. Lgs. 81/08 infatti emerge la volontà del legislatore di tutelare la sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che siano o meno dipendenti.

Inoltre, all’interno del TUS si precisa che gli impianti elettrici sono considerati “attrezzature da lavoro” (Titolo III, art. 69), per i quali si richiama l’obbligo di verifica periodica, oltre alla regolare manutenzione (art. 86)

Dunque, quando il condominio impiega personale di lavoro può configurarsi come luogo di lavoro, pertanto l’amministratore di condominio può essere considerato Datore di Lavoro e risultare quindi responsabile dell’obbligo di incaricare un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica periodica sugli impianti degli stabili da lui gestiti.

Quali responsabilità per il proprietario o legale rappresentante dell’impianto?

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del Datore di Lavoro o legale rappresentante (amministratore di condominio) la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del DPR 462/01 (obbligo delle verifiche periodiche) sono sanzionate nella misura in cui integrano i reati previsti dagli art. 64, comma 1 lett. e, art. 80, comma 3, art. 296 del D.lgs 81/08.

La mancata effettuazione delle verifiche è un’inosservanza contestabile da parte di Ispesl, NAS o Ispettorato del Lavoro in fase di attività di vigilanza.

Pertanto, il responsabile dell’impianto o suo legale rappresentante (amministratore di condominio)deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo Abilitato, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti, pena l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096,23 a € 5.260,80.

Cosa fare?

  • far sottoporre gli impianti a verifica periodica da enti ispettivi ai sensi del D.P.R. 462/01
  • comunicare il nome dell’Ente incaricato ad effettuare le verifiche periodiche sugli impianti

Attenzione!

A seguito del Decreto “Milleproroghe” 162/2019, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020, l’INAIL ha dato inizio al processo di informatizzazione della propria banca dati, fornendo al datore di lavoro, o suo delegato, le procedure da seguire per effettuare la denuncia dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 attraverso il portale CIVA.

Che cos’è la verifica periodica di messa a terra?

Le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 hanno lo scopo di controllare l’efficienza dell’impianto di terra e delle parti ad esso collegate, e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 possono essere svolte solo da soggetti abilitati e hanno lo scopo di accertare la sicurezza dell’impianto.

Cos’è l’impianto di messa a terra?
È l’insieme delle misure di sicurezza di un impianto elettrico che protegge dai contatti diretti/indiretti, in caso di malfunzionamento dell’ impianto ha lo scopo di proteggere le persone dal rischio di elettrocuzione

Cosa sono i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche?
In aggiunta ai normali interventi di manutenzione, vi sono impianti installati allo scopo di proteggere una struttura dal rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, limitando eventuali danni. Tali misure di protezione (come, ad esempio, i parafulmini). Generalmente vengono installate a seguito di una valutazione dei rischi, resa obbligatoria per i luoghi di lavoro ed è eseguita da professionisti abilitati in base a precise normative. Una volta installati sono soggetti a verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01,

Che cos’è il DPR 462/01?

Il DPR 462 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 2002), che regolamenta le verifiche di:

  • impianti di messa a terra
  • impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione
  • dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Periodicità verifiche periodiche di messa a terra?

Il DPR 462 del 2001 dispone l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici secondo una frequenza ben precisa:

  • verifiche con periodicità biennale per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti sottoposti a controllo dei Vigili del Fuoco o a maggior rischio in caso di incendio
  • verifiche con periodicità quinquennale per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti

Fra i principali casi in cui vige l’obbligatorietà della verifica biennale possiamo segnalare i seguenti esempi:

  • Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore ai 116 Kw
  • Edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore ai 24 m
  • Autorimesse pubbliche o private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore ai 300 m2
  • In ogni caso quando è previsto il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi

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